TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione

Art. 28.
(Modifiche in tema di riutilizzazione commerciale di dati ipotecari e catastali).

Art. 28.
(Modifiche in tema di riutilizzazione commerciale di dati ipotecari e catastali).

      1. Il secondo periodo del comma 369 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è soppresso.

      Identico.

      2. I commi 370, 371 e 372 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono sostituiti dai seguenti:

      «370. I documenti, i dati e le informazioni catastali ed ipotecarie sono riutilizzabili commercialmente, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, soltanto da parte di soggetti autorizzati dall'Agenzia del territorio mediante stipula di apposita convenzione; per l'acquisizione originaria di documenti, dati ed informazioni ipotecarie e catastali, i riutilizzatori commerciali autorizzati devono corrispondere i tributi previsti


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maggiorati nella misura del 20 per cento. La predetta percentuale di aumento non si applica per la fornitura di quei servizi telematici riservati ai riutilizzatori commerciali autorizzati. La percentuale di aumento può comunque essere rideterminata annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche tenendo conto dei costi complessivi di raccolta, produzione e diffusione di dati e documenti sostenuti dall'Agenzia del territorio, maggiorati di un adeguato rendimento degli investimenti e dell'andamento delle relative riscossioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le categorie di ulteriori servizi telematici che possono essere forniti dall'Agenzia del territorio esclusivamente ai riutilizzatori commerciali autorizzati a fronte del pagamento di un corrispettivo da determinare con lo stesso decreto.
      371. Per ciascun atto di riutilizzazione commerciale non consentito sono dovuti i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie nella misura prevista per l'acquisizione, anche telematica, dei documenti, dei dati o delle informazioni catastali o ipotecari direttamente dagli uffici dell'Agenzia del territorio.
      372. Chi pone in essere atti di riutilizzazione commerciale non consentiti, oltre a dover corrispondere i tributi di cui al comma 371, è soggetto altresì ad una sanzione amministrativa tributaria di ammontare compreso fra il triplo ed il quintuplo dei tributi speciali e delle tasse dovuti ai sensi del comma 370. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni».